Cass. civ. n. 23846 del 04 agosto 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Omessa indicazione della specie di interessi liquidati - Debenza dei soli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. - Necessità - Applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione.
Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1284 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.