Cass. civ. n. 23851 del 04 agosto 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Negoziazione assistita per regolamentare crisi familiare - Art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 - Convenzione di trasferimento al coniuge in sede di separazione di quota di immobile - Sottoscrizione della convenzione non autenticata da notaio - Idoneità ai fini della trascrizione - Rifiuto del Conservatore di trascrivere - Ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso su reclamo - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento adottato dal tribunale, in sede di reclamo, avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'accordo di negoziazione assistita con cui viene regolamentata una crisi familiare, ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, contenente una convenzione di trasferimento al coniuge di una quota dell'immobile, priva della sottoscrizione di un pubblico ufficiale abilitato, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri di decisorietà e definitività, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto all'adempimento pubblicitario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 5
Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 6
Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2674
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 bis