Cass. civ. n. 23851 del 25 agosto 2025

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE


Pensione di reversibilità - Concorso del coniuge superstite con quello divorziato - Soggetto obbligato - Percezione integrale del trattamento da parte del coniuge superstite - Conseguenze - Ripetibilità da parte dell'ente erogatore - Fondamento.


Il coniuge superstite e quello divorziato hanno diritto alla percezione della rispettiva quota della pensione di reversibilità - a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato - nei soli confronti dell'ente previdenziale erogatore, con la conseguenza che a esclusivo carico di quest'ultimo devono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, anche laddove il coniuge superstite abbia medio tempore percepito per intero il trattamento previdenziale, ferma restando la possibilità per l'ente erogatore di recuperare da quest'ultimo le somme versategli in eccesso, in applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

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Riferimenti normativi

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.
Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 22259/2013

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