Cass. civ. n. 23855 del 5 settembre 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
Richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica) - Inammissibilità di una sentenza limitata alla condanna generica senza accordo delle parti - Dovere del giudice di decidere in ordine al "quantum debeatur" - Osservanza degli oneri di allegazione e prova - Sussistenza - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 278
Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.