Cass. civ. n. 23858 del 26 agosto 2025

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE


Servizio idrico integrato - Conguaglio dei costi per partite pregresse - Applicazione della disciplina tariffaria ex d.m. 1° agosto 1996 - Necessità - Ragioni.


In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996, con cui è stato istituito e regolamentato il "metodo tariffario normalizzato", dal momento che, da un lato, il citato art. 31 assume autonomo valore precettivo con esclusivo riguardo all'individuazione della data entro cui i relativi conguagli andavano approvati; dall'altro, l'addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione del contratto di somministrazione.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1339
Cod. Civ. art. 1560
Cod. Civ. art. 1561
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 CORTE COST.
DM Lavori pubblici 01/08/1996

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Precedenti: Cass. civ. n. 5492/2023

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