Cass. civ. n. 23860 del 04 agosto 2023

Testo massima n. 1


POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Giudizio possessorio – Fasi – Giudizio di merito possessorio


– Richiesta di assunzione di prove testimoniali – Omessa indicazione dei nominativi dei testi – Inammissibilità della richiesta di prova – Fondamento – Riferimento implicito agli informatori assunti in sede sommaria – Esclusione. Nel giudizio possessorio - articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria - è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l'indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all'art. 244 c.p.c., essendo l'indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21072 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

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