Cass. pen. n. 23866 del 18 gennaio 2024

Testo massima n. 1


DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI


Attività dirette a favorire l'immigrazione clandestina - Reati commessi nelle acque internazionali con imbarcazioni prive di bandiera - Evento del reato sul territorio nazionale - Giurisdizione dell'autorità italiana - Sussistenza - Fondamento.


In tema di immigrazione clandestina, è configurabile la giurisdizione nazionale nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante.

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 6
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 110

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Conformi: Cass. pen. n. 18354/2014

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