Cass. pen. n. 635 del 19 aprile 1971

Testo massima n. 1


Ai fini della scriminante di cui all'art. 598 c.p. gli atti presentati alle competenti autorità giudiziarie o amministrative debbono provenire da un soggetto che sia parte in un procedimento; va escluso ogni altro scritto che, come le copie e i ricorsi amministrativi, non valgono a costituire un rapporto contenzioso.

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