Cass. civ. n. 10611 del 14 maggio 2014

Testo massima n. 1


Per la costituzione della servitù d'acquedotto, ai sensi dell'art. 1037 cod. civ., le "condizioni dei fondi vicini" devono essere valutate anche se i rispettivi proprietari non sono parti in causa, essi non ricevendone alcun pregiudizio nell'eventuale altra controversia, di stesso oggetto, che li riguardi.

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