Cass. civ. n. 2387 del 24 gennaio 2024
Testo massima n. 1
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato esterno - Efficacia in un diverso giudizio tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto giuridico - Necessità - Diversa finalità dei giudizi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione di un contratto di locazione, intervenuta nel primo giudizio, costituiva, nel secondo, passaggio logico indefettibile per giungere alla statuizione della insussistenza di un pendente rapporto locativo, suscettibile di trasformazione in rapporto di comodato secondo l'invocata previsione dell'art. 79, comma 1, l.r. Sicilia n. 9 del 2015).