Cass. civ. n. 23876 del 26 agosto 2025
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
Contratti di lavoro a termine - Nullità dell'apposizione del termine - Indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Indennità di disoccupazione ex art. 45, comma 3, r.d.l. n. 1827 del 1935 - Cumulabilità - Ragioni.
L'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddetta indennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 com. 3 CORTE COST.
Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 1
Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 150 art. 19
Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28 com. 2
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223
Costituzione art. 38 com. 2