Cass. civ. n. 2389 del 24 gennaio 2024

Testo massima n. 1


MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Mediazione - Parte contraente costituita da più soggetti - Versamento della provvigione - Obbligazione solidale - Sussistenza - Fondamento.


Il pagamento della provvigione, allorquando una delle parti contraenti sia costituita da più soggetti in ragione della comunione nel diritto alienato o acquistato, grava su tutti i contitolari, quand'anche taluno di essi non abbia conferito l'incarico né abbia preso parte alla fase delle trattative, avendo comunque utilizzato i risultati dell'attività del mediatore, ed ha natura solidale, in applicazione della regola generale che vale per tutte le obbligazioni assunte da più soggetti, riferendosi la regola della ripartizione pro quota di cui all'art. 1755 c.c. alla provvigione dovuta dalla parte acquirente e dalla parte alienante.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21737 del 2010

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1294
Cod. Civ. art. 1754
Cod. Civ. art. 1755

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE