Cass. civ. n. 23896 del 04 agosto 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE Ente di tipo associativo - Associazione non riconosciuta - Responsabilità degli associati - Natura - Assoggettabilità dei predetti al fallimento “per ripercussione” - Insussistenza - Ragioni.


La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale. Il fallimento dell'associazione non riconosciuta non comporta il fallimento "per ripercussione" di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione medesima, che si limita a rispondere in via personale e solidale delle specifiche obbligazioni scaturite dall'attività negoziale così posta in essere.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

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