Cass. civ. n. 23909 del 26 agosto 2025

Testo massima n. 1


ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE


Danni da emotrasfusioni - Compensatio lucri cum damno - Quantificazione dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Potere officioso del giudice - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.


Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, potendo il giudice procedere in via ufficiosa alla quantificazione del suddetto indennizzo ove il relativo pagamento (o, comunque, riconoscimento) abbiano formato oggetto di accertamento o di non contestazione nel giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva proceduto allo scomputo dell'indennizzo nonostante la relativa documentazione fosse stata prodotta in appello dal Ministero dopo che quest'ultimo, sin dal primo grado, ne aveva sollecitato l'acquisizione d'ufficio).

Riferimenti normativi

Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Proc. Civ. art. 213
Cod. Civ. art. 1223

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