Cass. pen. n. 23934 del 26 giugno 2025
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Proroga - Deduzione di illegittimità del provvedimento per mancanza della delega del funzionario diverso dal questore - Onere della prova del fatto negativo - A carico del deducente - Modalità di adempimento - Indicazione - Fattispecie.
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il soggetto trattenuto che deduca l'illegittimità del provvedimento di proroga ex art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per insussistenza della delega in capo al funzionario firmatario diverso dal questore, ha l'onere di provare detto fatto negativo, sicché, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell'amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori presso l'amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio del decreto di proroga del trattenimento che aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale il difensore aveva dedotto l'assenza in atti della delega questorile in favore del sostituto commissario che aveva sottoscritto la richiesta di proroga).
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 13
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5
Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE
Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 18/08/2018 num. 142 art. 6 com. 5
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.