Cass. pen. n. 23954 del 23 aprile 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Riqualificazione giuridica del fatto ad opera del tribunale del riesame - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di sequestro preventivo, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidetto giudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, effettuata in sede di impugnazione cautelare, di un fatto originariamente contestato come ricettazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 648 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.