Cass. pen. n. 23962 del 10 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reato di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - Momento consumativo – Conseguenze – Profitto confiscabile – Vicende successive – Irrilevanza.


Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, sicchè il profitto suscettibile di confisca, corrispondente alla somma non versata in conseguenza della condotta decettiva, deve essere calcolato avuto riguardo al momento in cui tale somma avrebbe dovuto essere versata, potendo determinare la corresponsione postuma della somma non versata una mera riduzione del "quantum" oggetto di confisca e la "sterilizzazione" dell'operatività della stessa, ove il contribuente si impegni a versare il dovuto entro i termini ammessi dalla legislazione tributaria di settore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4958 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE