Cass. civ. n. 23963 del 07 agosto 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Curatore fallimentare - Quietanza "atipica" pattuita nel contratto col fallito "in bonis" - Valenza probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Fondamento.
In tema di fallimento, la quietanza "atipica" pattuita in contratto con il fallito "in bonis" non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto il curatore, pur ponendosi, nell'esercitarne il diritto, nella stessa posizione del fallito, è una parte processuale diversa da quest'ultimo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.