Cass. civ. n. 23963 del 07 agosto 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Curatore fallimentare - Quietanza "atipica" pattuita nel contratto col fallito "in bonis" - Valenza probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Fondamento.


In tema di fallimento, la quietanza "atipica" pattuita in contratto con il fallito "in bonis" non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto il curatore, pur ponendosi, nell'esercitarne il diritto, nella stessa posizione del fallito, è una parte processuale diversa da quest'ultimo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 38975 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2735
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE