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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7505 del 31 marzo 2014

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7505 del 31 marzo 2014

Testo massima n. 1

La prova scritta della transazione, necessaria ai sensi dell’art. 1967 cod. civ., non può consistere nella trascrizione di colloqui telefonici, la quale non è “documento”, né la riproduzione meccanica di un documento.

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