Cass. civ. n. 24000 del 27 agosto 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA


Procura speciale alle liti - Scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco - Invalidità - Fondamento.


È invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

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Riferimenti normativi

DPR 28/12/2001 num. 445 art. 21
Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 12813/2023

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