Cass. civ. n. 24003 del 27 agosto 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Azione revocatoria ordinaria - Modifica dell’entità e della fonte del credito legittimante - Mutatio libelli - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria, la modifica dell'entità e della fonte del credito legittimante, riconducibile al medesimo debitore e alla medesima situazione economica sottostante, non costituisce una mutatio libelli ed è, dunque, ammissibile, poiché non altera l'oggetto fondamentale dell'azione, che rimane la dichiarazione di inefficacia dell'atto revocando.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2901