Cass. civ. n. 24004 del 07 agosto 2023
Testo massima n. 1
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Iniziativa promossa dal figlio interdetto - Legittimazione - Tutore dell'incapace - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Insussistenza – Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, nell'ipotesi in cui il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ex artt. 406 e 417 c.c. e 712 e ss. c.p.c., sia promosso a iniziativa del figlio interdetto dell'amministrando, il cui patrimonio costituisce l'unica fonte di sostentamento del primo, è legittimato all'azione il tutore dell'incapace che a tanto può procedere senza autorizzazione del giudice tutelare, ex art.374, n.5 (ora 9), c.c. perché il ricorso persegue, oltre che la finalità di assistenza e di protezione del beneficiando in misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi, anche - in via mediata - la funzione conservativa del patrimonio del genitore, onerato di provvedere alla cura e all'assistenza morale e materiale del figlio interdetto, e quindi risulta preordinata al mantenimento della consistenza delle risorse economiche dell'incapace, in linea con la previsione di cui all'art.374 c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 417
Cod. Civ. art. 712
Cod. Civ. art. 374 lett. 9