Cass. pen. n. 24006 del 24 maggio 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Pronuncia assolutoria determinata da mutamenti della giurisprudenza relativi alla norma incriminatrice - Diritto alla riparazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere escluso nel caso in cui l'assoluzione sia determinata da mutamenti giurisprudenziali estranei al quadro giuridico e fattuale che si presentava al giudice della cautela all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, attesa l'assimilabilità di tale ipotesi a quella di cui all'art. 314, comma 5, cod. proc. pen., relativa al caso della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, dal quale l'imputato era stato assolto per insussistenza del fatto in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale sulle condizioni per il riconoscimento della natura mafiosa di una cellula delocalizzata di 'ndrangheta).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 41772 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 5
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

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