Cass. pen. n. 24020 del 24 maggio 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Spese del procedimento - Mancata opposizione della pubblica amministrazione - Condanna in tutto o in parte alle spese - Esclusione - Fattispecie.


Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la pubblica amministrazione che non si sia opposta alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese processuali in suo favore, non potendo considerarsi in tutto o in parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 41307 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST.
Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

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