Cass. civ. n. 24037 del 07 agosto 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Ordine ex art. 586, comma 2, c.p.c. - Realizzazione con le forme dell'esecuzione per rilascio - Necessità - Ostacoli materiali impeditivi dell'accesso - Irrilevanza - Ragioni.


L'attuazione coattiva dell'ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento, al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile espropriato va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., senza che rilevi la presenza di ostacoli materiali impeditivi dell'accesso all'immobile, trattandosi di "difficoltà" superabili mediante l'adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall'art. 610 c.p.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12523 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 586 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 605
Cod. Proc. Civ. art. 610

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