Cass. civ. n. 24037 del 7 agosto 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE


Ordine ex art. 586, comma 2, c.p.c. - Realizzazione con le forme dell'esecuzione per rilascio - Necessità - Ostacoli materiali impeditivi dell'accesso - Irrilevanza - Ragioni.


L'attuazione coattiva dell'ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento, al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile espropriato va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., senza che rilevi la presenza di ostacoli materiali impeditivi dell'accesso all'immobile, trattandosi di "difficoltà" superabili mediante l'adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall'art. 610 c.p.c..

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 586 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 605
Cod. Proc. Civ. art. 610

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Precedenti: Cass. civ. n. 12523/2016

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