Cass. civ. n. 24037 del 27 agosto 2025
Testo massima n. 1
SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE
Scissione parziale - Avviso di accertamento invalidamente notificato alla società scissa - Tempestiva notifica alla società beneficiaria obbligata in solido - Effetti - Interruzione della prescrizione anche nei confronti della prima - Fondamento.
In caso di scissione societaria parziale, ove la notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa sia invalida mentre risulti validamente e tempestivamente eseguita quella nei confronti della società beneficiaria, obbligata in solido per i debiti erariali riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione, deve escludersi la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere accertativo nei riguardi della prima, trovando applicazione gli effetti espansivi favorevoli al creditore nei confronti dei debitori solidali, previsti dall'art. 1310 c.c. con riguardo alla prescrizione, i quali determinano la conservazione del diritto all'esplicazione dei poteri d'accertamento, anche quando l'atto impositivo risulti validamente notificato solo ad alcuni dei debitori solidali.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2506
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.