Cass. civ. n. 24051 del 28 agosto 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO


Impossibilità di ricollocamento - Momento del recesso - Rilevanza - Circostanze sopravvenute e non prevedibili - Valutazione - Esclusione - Occorrenza in pendenza del periodo di preavviso - Irrilevanza - Fattispecie.


In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

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Precedenti: Cass. civ. n. 2739/2024

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