Cass. civ. n. 24053 del 28 agosto 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA SICUREZZA


Obbligo di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali - Inadempimento - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Prova del dolo o della colpa del personale intervenuto - Necessità - Esclusione.


Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che è, di per sé, fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 24198/2018

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