Cass. civ. n. 24075 del 28 agosto 2025

Testo massima n. 1


ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE


Indennizzo spettante a soggetti danneggiati da emotrasfusioni ai sensi della legge n. 210 del 1992 - Erogazione dell'indennizzo - Effetto sul credito risarcitorio - Interruzione della prescrizione o rinuncia ad avvalersene - Esclusione.


L'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non integra - né ai fini dell'interruzione della prescrizione né a quelli di una rinuncia, anche implicita, ad avvalersene - un riconoscimento, da parte dello Stato, del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta l'ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della più ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, non estendendosi anche all'elemento soggettivo.

Riferimenti normativi

Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2937
Cod. Civ. art. 2944

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Conformi: Cass. civ. n. 21257/2014

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