Cass. civ. n. 24157 del 8 agosto 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI


Interdizione legale - Effetti - Capacità di impugnare la sentenza disciplinare - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, lo stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. incide sulla sola capacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale e non determina l'incapacità dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, considerato tardivo sul presupposto della validità della notificazione della sentenza di condanna, relativa all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, eseguita all'incolpato quando si trovava in condizione di interdizione legale).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 32 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 414
Cod. Civ. art. 1441
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D

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