Cass. civ. n. 24186 del 09 settembre 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Individuazione di un secondo termine per il pagamento dei debiti scaduti con maggiorazione di interessi corrispettivi - Irrilevanza - Fondamento.


La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 decorre dal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato - nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 - per il pagamento degli stessi, non rilevando la previsione nelle normative di settore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solo saldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi di mora.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10273 del 2021

Normativa correlata

Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 55
Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 4
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
DPCM 10/06/2010 art. 1
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.

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