Cass. civ. n. 24196 del 08 agosto 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Terzo acquirente di un bene del debitore - Esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore - Compimento da parte dell'acquirente di atti che rendono irrealizzabile l'effetto della revocatoria - Responsabilità dell'acquirente ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.


Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale; il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio il valore commerciale del bene al momento della rivendita, senza considerare i costi, relativi alla liberazione dalle ipoteche, che avevano accresciuto il valore di rivendita).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4721 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE