Cass. civ. n. 2078 del 12 luglio 1974
Testo massima n. 1
Titolare della servitù di elettrodotto costituita allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica ad un fondo non è il proprietario di questo ma il fornitore dell'energia. La servitù di elettrodotto non presuppone necessariamente la necessità di assolvere un'esigenza di carattere continuo e sicuramente perenne, per cui può ben essere costituita per assicurare ad un fondo la fornitura di energia elettrica per un determinato periodo stagionale.
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