Cass. civ. n. 24201 del 29 agosto 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO
Nullità del patto di prova - Recesso del datore di lavoro - Licenziamento ingiustificato per insussistenza del fatto - Conseguenze - Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 (come interpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024) - Applicabilità.
Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.