Cass. civ. n. 24217 del 09 agosto 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise su oli lubrificanti - Estinzione del debito tributario - Compensazione fuori dei casi previsti dalla legge - Inammissibilità - Richiesta di rimborso del credito tributario - Osservanza del termine biennale - Necessità - Fattispecie.
In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'erronea compensazione, operata dal contribuente per l'estinzione di un debito tributario, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non impedisce il decorso del termine biennale di decadenza, di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, per la presentazione della domanda di rimborso del credito per l'imposta di consumo indebitamente pagata. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato decaduto il contribuente che, operando una compensazione al di fuori dei casi previsti, non aveva tempestivamente presentato la domanda di rimborso dell'accisa sugli oli lubrificanti pagata in eccesso).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE