Cass. pen. n. 2422 del 21 novembre 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Applicazione di misura di sicurezza detentiva nei confronti di soggetto dichiarato delinquente abituale - Limite di durata massima - Parametro di individuazione.


In tema di misure di sicurezza detentive, quando l'applicazione consegua alla dichiarazione di delinquenza abituale adottata ai sensi dell'art. 102 cod. pen., il limite di durata massima, previsto dall'art. 1, comma 1-quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, coincide con la pena massima edittale prevista per il delitto più grave tra quelli per i quali il soggetto ha riportato una delle condanne valutate ai fini della declaratoria di abitualità.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 41230 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 109 CORTE COST.
Decreto Legge 31/03/2014 num. 52 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Legge 30/05/2014 num. 81 art. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 102 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 205 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 209

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