Cass. pen. n. 7571 del 11 giugno 1999

Testo massima n. 1


Per la sussistenza del delitto di minaccia non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell'imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva «preso una fissazione» per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello).

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