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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7382 del 23 luglio 1985

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7382 del 23 luglio 1985

Testo massima n. 1

Nel delitto di minaccia, il dolo, quale componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare l’intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato. Infatti, oggetto del delitto è unicamente l’azione intimidatrice.

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