Cass. pen. n. 3718 del 8 aprile 1982

Testo massima n. 1


L'ingiustizia del male minacciato e, quindi, l'illegittimità del fatto costituente il delitto di cui all'art. 612 c.p., non viene meno anche se non risulti ingiusto il motivo che è alla base dell'azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione.

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