Cass. civ. n. 24246 del 9 agosto 2023

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE


Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Mere pretese o crediti illiquidi - Trasferimento ai soci - Esclusione - Fondamento.


L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2272
Cod. Civ. art. 2475

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Conformi: Cass. civ. n. 23269/2016

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