14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5617 del 10 giugno 1986
Testo massima n. 1
In tema di minaccia, il secondo comma dell’art. 612 c.p. presume il danno grave quando concorrano le modalità stabile nell’art. 339 stesso codice [ circostanze aggravanti ], ma non esclude che la gravità possa scaturire anche da altri elementi [ «se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339» ]. Ne deriva che, se la fattispecie esula dall’art. 339 citato, la gravità deve desumersi dall’insieme delle circostanze concrete nelle quali la minaccia è commessa e dalle condizioni particolari in cui si trovano i soggetti del delitto.
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