Cass. civ. n. 2426 del 25 gennaio 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione parziale con uno dei corresponsabili - Effetti – Ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori – Vincolatività – Esclusione – Efficacia limitata alla quota del condebitore stipulante - Sussistenza.
La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1304 com. 1
Cod. Civ. art. 1311
Cod. Civ. art. 2055 com. 1