Cass. civ. n. 24268 del 31 agosto 2025

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE


Decreto ex art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001 - Notifica a ministero diverso da quello legittimato - Opposizione da parte del ministero legittimato - Sanatoria ex art. 4 l. n. 260 del 1958 - Operatività - Fattispecie.


In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la notifica del decreto ex art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001 a un ministero diverso da quello legittimato resta sanata dall'opposizione di quello legittimato, ai sensi dell'art. 4 l. n. 260 del 1958. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva rilevato come, intervenuta la notificazione del decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'avvocatura dello Stato, l'opposizione spiegata dal Ministero della Giustizia, da un lato escludeva l'inefficacia del decreto stesso e, dall'altro, consentiva di recuperare il contraddittorio, permettendo a tale amministrazione di difendersi nel merito, nell'ambito del giudizio di opposizione).

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Riferimenti normativi

Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156

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