14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7544 del 15 febbraio 2013
Posted at 20:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della rituale contestazione del delitto di “stalking” – che ha natura di reato abituale – non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa.
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