Cass. civ. n. 24279 del 10 settembre 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Avvocato stabilito - Sanzione disciplinare - Impugnazione in proprio ex art. 86 c.p.c. dinanzi al Consiglio nazionale forense - Esclusione - Fondamento.


L'avvocato stabilito, secondo la definizione contenuta nell'art. 3, c.1, lettera d), d.lgs n. 96 del 2001, non può proporre in proprio, ex art. 86 c.p.c., l'impugnazione dinanzi al C.N.F. della sanzione disciplinare irrogatagli, perché è privo, nel nostro ordinamento, di un autonomo ius postulandi e, in base all'art. 8 d.lgs. n. 96 del 2001, può svolgere, anche in materia disciplinare, attività di rappresentanza, assistenza e difesa soltanto d'intesa con un professionista abilitato.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 10414 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 3
Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 8
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36

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