Cass. civ. n. 24279 del 10 settembre 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Avvocato stabilito - Sanzione disciplinare - Impugnazione in proprio ex art. 86 c.p.c. dinanzi al Consiglio nazionale forense - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato stabilito, secondo la definizione contenuta nell'art. 3, c.1, lettera d), d.lgs n. 96 del 2001, non può proporre in proprio, ex art. 86 c.p.c., l'impugnazione dinanzi al C.N.F. della sanzione disciplinare irrogatagli, perché è privo, nel nostro ordinamento, di un autonomo ius postulandi e, in base all'art. 8 d.lgs. n. 96 del 2001, può svolgere, anche in materia disciplinare, attività di rappresentanza, assistenza e difesa soltanto d'intesa con un professionista abilitato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 3
Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 8
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36