Cass. civ. n. 10159 del 22 settembre 1999

Testo massima n. 1


Per la costituzione di una servitù convenzionale — nella specie di passaggio, a carico di un fondo in comproprietà e a vantaggio di altro di proprietà esclusiva — pur non essendo necessarie formule sacramentali, non è sufficiente il mero riconoscimento dell'uso a cui è convenzionalmente adibita la parte comune di un fondo, ma è invece necessario che il titolo specifichi i fondi interessati, le modalità di esercizio, l'estensione della servitù e le caratteristiche di essa, al fine di dimostrare la volontà delle parti di costituire un diritto reale, non personale.

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