Cass. pen. n. 24299 del 09 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Atto di appello - Applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza.
In tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 3
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 83 com. 3