Cass. civ. n. 24339 del 10 settembre 2024

Testo massima n. 1


PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Idoneità della laurea in architettura, conseguita presso l’Università svizzera, all’iscrizione nell’albo professionale senza il superamento dell’esame di abilitazione - Sussistenza - Fondamento.


In tema di titoli di formazione esteri, la laurea in architettura conseguita in Svizzera, suscettibile di automatico riconoscimento in Italia sulla scorta della l. n. 364 del 2000 e dell'art. 21 della direttiva 2005/36/CE, è idonea a consentire l'iscrizione nell'albo professionale senza il previo superamento dell'esame di abilitazione nello stato di stabilimento, essendo riconosciuta l'armonizzazione minima di formazione, oltre la quale è escluso che uno stato membro possa imporre al richiedente di ottenere e dimostrare qualifiche professionali supplementari.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge 15/11/2000 num. 364
Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206 art. 21
Direttive del Consiglio CEE 07/09/2005 num. 36 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206 art. 2 com. 3

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