Cass. civ. n. 24339 del 10 settembre 2024
Testo massima n. 1
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Idoneità della laurea in architettura, conseguita presso l’Università svizzera, all’iscrizione nell’albo professionale senza il superamento dell’esame di abilitazione - Sussistenza - Fondamento.
In tema di titoli di formazione esteri, la laurea in architettura conseguita in Svizzera, suscettibile di automatico riconoscimento in Italia sulla scorta della l. n. 364 del 2000 e dell'art. 21 della direttiva 2005/36/CE, è idonea a consentire l'iscrizione nell'albo professionale senza il previo superamento dell'esame di abilitazione nello stato di stabilimento, essendo riconosciuta l'armonizzazione minima di formazione, oltre la quale è escluso che uno stato membro possa imporre al richiedente di ottenere e dimostrare qualifiche professionali supplementari.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206 art. 21
Direttive del Consiglio CEE 07/09/2005 num. 36 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206 art. 2 com. 3