Cass. pen. n. 24341 del 29 maggio 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI


Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Condotta preliminare rispetto alla fase comparativa - Necessità - Sussistenza - Effettivo condizionamento della gara - Necessità - Esclusione - Delitto di cui all'art. 353 cod. pen. - Differenze.


Il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. si configura nel caso in cui la condotta volta a preferire uno dei possibili contraenti si realizza fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente, a prescindere dalla effettiva incidenza che essa abbia sulla scelta del contraente o sulla correttezza della gara, mentre il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. è configurabile solo qualora le condotte illecite siano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura comparativa.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 353 bis
Cod. Pen. art. 353

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